Statuto dell’associazione «Noi Moderati»

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1 – Denominazione

È costituito sotto forma di associazione il movimento politico denominato NOI MODERATI, nel prosieguo, in forma abbreviata anche l’Associazione o il partito.

 

Art. 2 – Sede

2.1. NOI MODERATI ha sede in ROMA in Piazza Augusto Imperatore 3.

2.2. Su delibera del Comitato Direttivo, NOI MODERATI può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni, sedi o uffici staccati in Italia ed all’estero.

 

Art. 3 – Scopo e principi fondanti

3.1. NOI MODERATI ha carattere volontario, è indipendente e non persegue fini di lucro. L’Associazione NOI MODERATI è un movimento politico, fondato sui principi di democraticità e partecipazione, in ossequio ai principi cristiani, liberali e riformisti e allo spirito della Costituzione italiana, che ha come scopo il rilancio del paese e il rafforzamento della partecipazione popolare alla vita democratica, nel rispetto del principio di autonomia dei territori.

3.2. NOI MODERATI promuove la partecipazione dei cittadini organizzando la sua vita associativa e politica secondo modalità innovative e trasparenti.

3.3. Il simbolo dell’associazione è descritto nel seguente modo: “Cerchio suddiviso in due parti. Nella parte superiore su fondo blu, più chiaro nella parte sinistra e più scuro nella parte destra, vi è in alto la scritta “NOI” in grassetto maiuscolo di colore bianco e sotto la scritta “MODERATI” in maiuscolo di colore giallo. La parte inferiore su fondo bianco è separata dalla parte superiore da una linea ondulata divisa da sinistra verso destra in tre parti di colore rispettivamente verde, bianco e rosso richiamante la bandiera italiana. Il tutto è delimitato da un segno di circonferenza di colore blu” Il simbolo può essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei
principi del seguente Statuto.
L’associazione oltre che per l’utilizzo diretto in competizioni elettorali di ogni livello, può autorizzare l’utilizzo del simbolo, nella composizione sopra descritta o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazioni di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale partecipi anche NOI MODERATI o da questa promossi.

3.4. L’attività e l’organizzazione di NOI MODERATI sono regolati dal presente Statuto.

3.5. Nell ’ambito degli scopi statutari e per la miglior realizzazione degli stessi, su delibera del Comitato Direttivo, adottata con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, NOI MODERATI può partecipare ad Associazioni, Enti, Istituzioni, Organizzazioni, Federazioni in Italia ed all’estero, senza scopi di lucro.

3.6. NOI MODERATI può, peraltro, promuovere o partecipare ad attività di natura commerciale, purché di natura residuale e strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

3.7. NOI MODERATI riconosce nella trasparenza il principio alla base della propria organizzazione interna, soprattutto in merito alla gestione economico-finanziaria, e garantisce il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali. In merito alla trasparenza nella gestione economico finanziaria, ogni anno il Tesoriere redige una relazione che dev’essere approvata dal Comitato Direttivo e quindi resa pubblica, anche per via telematica, sul sito
del Movimento, entro dieci giorni dalla sua approvazione.   
Il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali sono assicurati, in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 GDPR e dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al D.Lgs. 196/2003 per quanto vigente; a tal fine l’elenco associati è consultabile presso la sede legale di NOI MODERATI a chi ne faccia specifica richiesta (come per esempio dirigenti territoriali, eletti, ed eventualmente candidati a cariche istituzionali). In ogni caso, nessun utilizzo del recapito postale, telefonico o telematico dell’ associato potrà essere effettuato se non previa autorizzazione della persona interessata, all’atto dell’adesione.  

Art. 4 – Durata

La durata di NOI MODERATI è illimitata. L’associazione potrà essere sciolta con delibera del Comitato Direttivo in conformità al presente statuto.

 TITOLO II

ASSOCIATI E ORGANI DEL MOVIMENTO

Art. 5 – Categorie di associati e modalità di ammissione

5.1. Gli associati sono classificati nelle seguenti categorie:

a) i FONDATORI: sono i soggetti indicati come tali nell’atto costitutivo o successivamente qualificati come tali con delibera dei fondatori, e costituiscono il primo Comitato Direttivo;

b) gli ASSOCIATI ORDINARI: sono tutti coloro che si iscrivono a NOI MODERATI, aderendo per iscritto al Programma di NOI MODERATI e alle disposizioni del presente Statuto, in conformità con lo Statuto stesso e con i Regolamenti emanati dal Comitato Direttivo per disciplinare nel dettaglio il funzionamento dell’Associazione.

5.2. L’eventuale delibera del Comitato Direttivo di rigetto dell’ammissione ad associato può essere impugnata dall’interessato di fronte al Collegio dei Probiviri, che decide nella prima riunione successiva.

5.3. La qualifica di associato non è trasmissibile.

Art. 6 – Iscrizione a NOI MODERATI

6.1. L’iscrizione a NOI MODERATI è su base annuale con durata dal 1° gennaio al 31 dicembre e viene rinnovata di anno in anno, su richiesta dell’interessato da inviarsi al Comitato direttivo.

6.2. Possono iscriversi a NOI MODERATI tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. La relativa richiesta deve essere inoltrata a NOI MODERATI ed accettata dal Comitato Direttivo.

6.3. Possono altresì aderire e partecipare agli organismi direttivi dell’Associazione, previo consenso del Comitato Direttivo, associazioni, movimenti politici nazionali e regionali o a carattere locale (liste civiche) – o rappresentanti degli stessi – anche in forma federativa, secondo modalità che saranno stabilite dal Comitato Direttivo.

6.4. Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota annuale di iscrizione, come e se determinata dal Comitato Direttivo.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

7.1. L’appartenenza a NOI MODERATI ha carattere libero e volontario, e impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi statutariamente competenti.

7.2. Tutti gli associati hanno diritto di:

1. partecipare alla vita politica interna dell’Associazione in tutti i suoi organi, con diritto di elettorato attivo e passivo, direttamente, ovvero tramite soggetti delegati che costituiscano espressione degli associati, nominati secondo modalità e criteri stabiliti nel rispetto dei principi di rappresentatività e democraticità; nel rispetto del pluralismo sono garantiti i diritti di partecipazione e tutela delle minoranze negli organi collegiali. L’elezione degli organismi rappresentativi e di controllo interni è improntata al principio proporzionale;

2. accedere ai documenti e agli atti riguardanti l’Associazione;

3. partecipare, con le modalità e secondo le regole previste dal presente Statuto, alla scelta degli organismi dirigenti e dei rappresentanti di NOI MODERATI;

4. avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti di NOI MODERATI;

5. esercitare gli ulteriori diritti riconosciuti dal presente Statuto.

7.3. Gli associati, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, hanno i seguenti doveri:

1. contribuire al raggiungimento dello scopo dell’Associazione nei limiti delle proprie possibilità;

2. astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l’obiettivo dell’Associazione;

3. attenersi ad ogni altro obbligo previsto dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla legge in generale;

4. pagare, se prevista, la quota di iscrizione annuale, che deve essere versata individualmente da ciascun Associato, essendo escluse le iscrizioni collettive.

Art. 8 – Cessazione del rapporto associativo

8.1. La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

1. per dimissioni volontarie;

2. per delibera di esclusione da parte del Collegio dei Probiviri, sentito il Comitato Direttivo;

3. per morte.

8.2. L’associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di NOI MODERATI perde ogni diritto ai sensi del presente Statuto.

Art. 9 – Sanzioni

9.1. Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del
presente Statuto, o comunque tenessero comportamenti o compissero atti contrari
alle disposizioni statutarie, sono passibili delle seguenti sanzioni:

1. censura, comunicata per iscritto e motivata;

2. sospensione dal diritto a partecipare all’attività degli organi dell’Associazione, per un periodo stabilito;

3. sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo all’interno dell’Associazione per un periodo stabilito;

4. decadenza dalle cariche associative;

5. espulsione nel caso di grave inadempimento agli obblighi derivanti
dal presente Statuto.

9.2. Le sanzioni vengono deliberate, anche cumulativamente, dal Comitato dei Probiviri Regionale e comunicate per iscritto. In caso di sanzioni, le stesse vengono deliberate a conclusione del procedimento disciplinare. Dell’avvio del procedimento viene informato per iscritto, tramite PEC o lettera raccomandata, l’associato che può difendersi, prima della pronuncia, in primo grado di fronte al Comitato Probiviri Regionale, presente in ciascun coordinamento regionale e distinto nella sua composizione rispetto a quello nazionale. Il diritto di difesa e contraddittorio è assicurato con la preventiva contestazione dell’addebito recante l’indicazione della condotta che si qualifica come sanzionabile e delle disposizioni ritenute violate; con il diritto di accesso a tutti gli atti del provvedimento; e con la possibilità dell’associato di farsi assistere nel procedimento disciplinare da un soggetto qualificato, da lui individuato. In caso di sanzione da parte dei Probiviri Regionali, l’associato può ricorrere in secondo grado, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della deliberazione della sanzione, dinanzi ai Probiviri Nazionali.

TITOLO III

ORGANI NAZIONALI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10 – Organi Nazionali

10.1. Sono organi Nazionali dell’Associazione:

– IL CONGRESSO NAZIONALE

– IL CONSIGLIO NAZIONALE

– IL COMITATO DIRETTIVO

– IL PRESIDENTE DEL PARTITO ED UNO O PIU’ VICE PRESIDENTI

– IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

– IL COORDINATORE POLITICO

– IL RESPONSABILE FINANZIARIO

– IL COMITATO DEI PROBIVIRI NAZIONALE e COMITATI DEI PROBIVIRI
REGIONALI

– IL COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11 – Il Congresso Nazionale

11.1. Il Congresso Nazionale è convocato dal Comitato Direttivo ogni quattro anni.

11.2. Il Congresso Nazionale procede alla elezione del Consiglio Nazionale.

11.3. Il Congresso Nazionale determina la linea politica dell’Associazione che sarà attuata e gestita dagli organi competenti.

11.4. Le convocazioni sono effettuate attraverso tutti gli strumenti atti a garantire la più ampia partecipazione e rappresentatività territoriale degli associati (comunicazioni per posta elettronica, contatti telefonici e pubblicazione sul sito internet dell’Associazione).

Art. 12 – Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale ogni quattro anni, è composto da un numero minimo di 90 (novanta) e massimo di 120 (centoventi) membri elettivi, tenendo conto della rappresentanza territoriale. Il Consiglio Nazionale elegge il Presidente del Consiglio Nazionale fra gli iscritti al partito. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca e dirige l’Assemblea e rappresenta al Comitato Direttivo ed agli organi del partito le decisioni assembleari. Partecipano di diritto, con capacità di voto, il Presidente del Partito, il Coordinatore politico, i membri del Comitato Direttivo, i parlamentari nazionali ed europei, i coordinatori regionali dell’Associazione, i capigruppo e capi delegazione nei consigli e nelle Giunte regionali, i Presidenti di Regione ed i Sindaci dei comuni capoluogo, in quanto iscritti all’associazione. Il Consiglio Nazionale elegge il Comitato Direttivo con il quale concorre ad attuare l’indirizzo politico deciso dal Congresso Nazionale.

Art. 13 – Il Comitato Direttivo

13.1. Il Comitato Direttivo è organo di supervisione politica e di raccordo con l’organizzazione territoriale su base nazionale. Ha responsabilità di gestione, organizzazione e di indirizzo politico.

13.2. il comitato direttivo è costituito da un numero di membri eletti dal Consiglio Nazionale da un minimo di 4 ad un massimo di 30 e resta in carica 4 anni. Fanno altresì parte di diritto del comitato direttivo il Presidente del Partito, il coordinatore politico, il tesoriere, il responsabile organizzativo ed il Presidente del Consiglio Nazionale. Il Comitato Direttivo composto dai componenti eletti e dai componenti di diritto resta in carica 4 anni, senza possibilità di revoca, tranne i casi di gravi motivi sanzionati ex art 18 dal Comitato dei Probiviri.

13.3. Il Comitato Direttivo nomina, tra gli altri, il Presidente del partito, uno o più vice Presidenti, il Coordinatore Politico, il Portavoce, il Responsabile Finanziario e il Comitato dei Probiviri.

13.4. Uno o più membri del Comitato Direttivo potranno essere sostituiti dal Consiglio Nazionale, prima della scadenza, con il voto favorevole della maggioranza degli altri componenti. Nel caso in cui uno o più componenti del Comitato Direttivo cessino dalla carica prima del termine del mandato per qualsiasi motivo, i sostituti sono eletti dal Consiglio Nazionale a maggioranza semplice dei presenti. Fino al primo congresso di NOI MODERATI tale prerogativa è esercitata dai Fondatori con il voto favorevole dei due terzi di essi.

13.5. Il Comitato Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi di NOI MODERATI e per la sua amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria. Il Comitato Direttivo ha facoltà di modificare lo Statuto, il simbolo e la denominazione del movimento politico, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sentito il Consiglio Nazionale.
In particolare il Comitato Direttivo:

a) approva e ratifica la nomina dei responsabili/coordinatori regionali, su proposta del Presidente del partito; i responsabili regionali a loro volta nominano i responsabili/coordinatori provinciali e cittadini, sentito il Comitato Direttivo (possono altresì essere previste assemblee locali per la individuazione dei responsabili locali);

b) approva il programma;

c) approva i Regolamenti;

d) approva le candidature da includere nelle liste elettorali, sentiti i responsabili/coordinatori regionali. Al processo di formazione delle candidature concorrono tutti gli associati, i quali forniscono ai responsabili locali ogni informazione utile alla individuazione delle candidature. In sede di approvazione delle liste di candidati, il Comitato Direttivo si impegna a garantire il rispetto della parità di genere; fatte salve le prescrizioni di legge, in nessuna lista di candidati presentata da NOI MODERATI in occasione di competizioni elettorali, uno dei due generi può essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo. NOI MODERATI si impegna a garantire il rispetto del pluralismo e delle eventuali incompatibilità. In attuazione dell’art. 51 della Costituzione, NOI MODERATI persegue l’obiettivo della parità tra i sessi anche negli organismi collegiali, in cui nessuno dei due generi può essere rappresentato in proporzione inferiore a un terzo dei suoi componenti.

e) nomina i componenti del Collegio dei Revisori e conferisce l’incarico alla società di revisione;

f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto di esercizio, e stato patrimoniale e ne assume la responsabilità anche ai fini dell’art. 5, legge 96/2012;

g) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione;

h) decide sugli investimenti patrimoniali;

i) stabilisce l’importo del contributo annuale dovuto dagli associati;

l) delibera sull’ammissione degli associati e degli aderenti;

m) adotta, su proposta del Responsabile Finanziario, ogni decisione relativa all’eventuale personale dipendente, determinandone la retribuzione;

n) approva gli eventuali regolamenti interni, per il corretto funzionamento dell’Associazione;

o) approva il conferimento e la revoca di procure;

p) svolge ogni altro compito previsto dalla Legge e dal presente Statuto.

Art. 14 – Convocazioni e deliberazioni del Comitato Direttivo

14.1. Il Comitato Direttivo si riunisce almeno due (2) volte l’anno, nonché ogniqualvolta sia così deciso dal Presidente del Partito o nel caso di richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri, entro il termine da questi indicato.

14.2. Le riunioni sono indette con comunicazione scritta inviata dal Presidente del Partito, o, in caso di omissione, dal membro più anziano, a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o altro mezzo ritenuto idoneo ivi compresa la pubblicazione sul sito ufficiale dell’Associazione, almeno quattro (4) giorni prima della data della riunione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione nonché l’ordine del giorno.

14.3. In caso d’urgenza i termini di cui al precedente articolo
14.2 possono essere ridotti a un giorno.

14.4. Il Comitato Direttivo, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime, può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno, potendo assumere le relative determinazioni.

14.5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente del Partito o in assenza dal Vicepresidente o, in presenza di più Vicepresidenti, dal più anziano di età.

14.6. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice degli intervenuti, salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto.

14.7. In caso di votazione che consegua parità di voti, prevale il voto del Presidente del Partito.

14.8. All’inizio di ogni riunione del Comitato Direttivo, il Presidente del Partito nomina un segretario che può anche non essere un membro del Comitato Direttivo. Le riunioni saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenza o teleconferenza, con le modalità all’uopo stabilite dal Presidente del Partito, a condizione che tutti gli intervenuti siano in grado di partecipare e conferire in tempo reale e siano stati identificati dal Presidente del Partito e dal segretario.

Art. 15 – Il Presidente del Partito e Vicepresidente/i

15.1. Il Presidente del Partito ha la rappresentanza legale e politica dell’Associazione e resta in carica quattro anni.

15.2. In sede di prima nomina, il Presidente del Partito è scelto dai Fondatori all’atto della costituzione e resta in carica quattro anni.

15.3. Se il Presidente del Partito cessa dalla carica prima del termine del suo mandato per qualsiasi motivo, il Comitato Direttivo indica il nuovo Presidente del Partito fino alla convocazione del Congresso Nazionale. Nelle more, opera il Comitato Direttivo per l’ordinaria amministrazione, diretto dal Vice Presidente.

15.4. Il Presidente del Partito ha il compito di dirigere l’Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in tutti i gradi di giudizio.

15.5. Spetta al Presidente del Partito:

1. convocare e presiedere le riunioni del Comitato Direttivo, salvo quanto previsto all’articolo 14.2;

2. curare l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo;

3. determinare l’ordine del giorno delle sedute del Comitato Direttivo;

4. sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;

5. assumere, nei casi d’urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Comitato Direttivo entro il termine improrogabile di 7 (sette) giorni.

15.6. Il Vicepresidente o i Vicepresidenti, se nominati, restano in carica quattro anni, svolgono le funzioni del Presidente del Partito, quando questo sia, per qualsiasi motivo, nell’impossibilità di esercitare le sue funzioni.

Art. 16 – Il Coordinatore Politico

16.1. Il Coordinatore Politico viene nominato dal Comitato Direttivo, ha la responsabilità di coordinare l’esecuzione dell’indirizzo politico di NOI MODERATI secondo le linee guida dettate dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Direttivo. Coordina le articolazioni locali di NOI MODERATI e funge da punto di raccordo dei gruppi parlamentari, dei singoli parlamentari, degli eletti a livello locale e dei rappresentanti delle articolazioni locali. Organizza e coordina l’attività ordinaria del partito, sia a livello nazionale che locale.

16.2. Il Coordinatore Politico resta in carica quattro anni e può essere revocato dal Comitato Direttivo, con voto adottato a maggioranza dei componenti.

Art. 17 – Il Responsabile Finanziario (Tesoriere)

17.1. Il Tesoriere viene nominato dal Comitato Direttivo; rimane in carica per due anni e comunque sino a che non sia stato nominato un nuovo Tesoriere; può essere riconfermato. Qualora volesse recedere dall’incarico, il Tesoriere deve darne comunicazione scritta al Presidente del Partito. Il Comitato Direttivo può revocare per gravi motivi l’incarico del Tesoriere, sentiti gli altri organi, con voto adottato a maggioranza dei presenti.

17.2. Il Tesoriere agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario ed ha responsabilità autonoma, individuale ed esclusiva. Egli è responsabile dell’organizzazione e della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del partito in conformità alle leggi vigenti. Egli ha la rappresentanza con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto del partito, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In via esemplificativa, il Tesoriere ha competenza nelle seguenti attività e azioni: la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l’apertura e la gestione dei conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la  presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Inoltre, egli gestisce ogni attività relativa ai contributi, rimborsi e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l’eventuale trasferimento di tali importi a partiti e movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell’associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti. Egli può avvalersi di consulenti esterni.

Il Tesoriere predispone il bilancio di esercizio e lo sottopone al Comitato Direttivo per la sua approvazione, previa verifica dei preposti organi di controllo. Nel periodo compreso tra la presentazione e l’approvazione, i documenti suddetti sono resi disponibili alla consultazione presso la sede del Movimento ai soci che ne facciano richiesta al Comitato Direttivo.

Art. 18 – Il Comitato dei Probiviri Nazionale e i Comitati dei Probiviri Regionali

18.1. Il Comitato dei Probiviri Nazionale resta in carica tre anni, è composto da tre membri che non fanno parte di altri organi direttivi del movimento e che non fanno parte di alcun Comitato Probiviri Regionale. La nomina e la revoca del Comitato dei Probiviri Nazionale sono determinate dal Comitato Direttivo. Il Comitato dei Probiviri Nazionale delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti, vigila sulla correttezza dell’operato degli organi di NOI MODERATI e degli associati e in particolare:

1. Elegge il proprio Presidente, fatta eccezione per la nomina in sede di costituzione che sarà effettuata dal Comitato Direttivo;

2. Vigila sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti;

3. Verifica la rispondenza al presente Statuto di tutte le delibere adottate ai sensi dello stesso, incluse le delibere di introduzione o modifica di Regolamenti;

4. Segnala eventuali condotte contrarie al presente Statuto e/o ai Regolamenti;

5. Svolge la sua attività nell’ambito dei procedimenti disciplinari ai sensi dell’art. 9.

18.2. Il Comitato dei Probiviri Regionale si costituisce in ciascun Coordinamento regionale, dura in carica tre anni, ha una composizione distinta rispetto a quella di altre regioni e a quella del Comitato dei Probiviri Nazionale; è composto da tre membri che non fanno parte di altri organi direttivi del movimento ed elegge al suo interno il Presidente. La nomina e la revoca del Comitato dei Probiviri Regionale sono determinate dal Coordinamento regionale. Il Comitato dei Probiviri Regionale delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti. Svolge la sua attività ai sensi dell’art. 9.

Art. 19 – Il Collegio dei Revisori – Organi di
vigilanza e controllo

Vigilanza

19.1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti selezionati fra professionisti con comprovata esperienza, anche e sterni al partito, per almeno tre quinti iscritti al registro dei revisori legali. Il Collegio dei Revisori è nominato dai Fondatori in sede di
costituzione oppure dal Comitato Direttivo in sede della sua prima riunione, indicandone altresì il Presidente e i compensi.
La durata dell’incarico è stabilità in tre esercizi; l’incarico può essere riconfermato ai singoli membri fino ad un massimo di due volte.

19.2. Il Collegio dei Revisori svolge le attività di vigilanza previste dalle leggi.

In particolare esso:

vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta gestione nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal partito; identifica, sentito il Tesoriere, i rischi attinenti alla redazione del rendiconto di esercizio annuale in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile al partito, ne stima la rilevanza, ne valuta la probabilità di manifestazione e decide le azioni da intraprendere per fronteggiarli;

compie controlli periodici per verificare che la gestione amministrativa e contabile assicuri la salvaguardia del patrimonio del partito, l’efficienza e l’efficacia dei processi di lavoro, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto delle leggi, dei regolamenti, dello Statuto e delle procedure interne;

opera secondo i principi di indipendenza e obiettività, conserva un registro con i verbali delle azioni di controllo eseguite nell’esercizio delle sue funzioni.

Il Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo.

Il Collegio dei Revisori redige una relazione annuale sull’attività di controllo svolta nell’esercizio da allegare al Rendiconto annuale in fase di approvazione.

 

Controllo contabile

19.3. Il partito si avvale di una società di revisione legale o di revisore unico, indicata dal Comitato Direttivo, che verifica nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio annuale del partito tramite una relazione.

La relazione sul rendiconto di esercizio annuale deve essere depositata almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del rendiconto, presso la sede del partito.

I componenti della società di revisione hanno diritto di richiedere e ottenere dal partito tutte le informazioni e documenti utili all’esercizio delle loro funzioni, possono inoltre compiere accertamenti e controlli su atti e documenti.

TITOLO IV

ORGANI LOCALI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 20 – I Coordinamenti Territoriali

I Coordinamenti Territoriali sono articolati su base regionale, provinciale, di città metropolitana e comunale. Il numero e la definizione dei Coordinamenti Territoriali sono stabiliti dal Comitato Direttivo. I Coordinamenti Territoriali, nei rispettivi ambiti di competenza, attuano le indicazioni degli organi nazionali, svolgono attività di collegamento con gli altri livelli e organi dell’Associazione, hanno funzione di supporto, coordinamento e controllo delle attività svolte sul proprio territorio e di coinvolgimento degli associati e dei simpatizzanti, svolgono funzioni di raccordo con gli amministratori locali. Il Presidente del Partito, in raccordo con il Comitato Direttivo, nomina i Coordinatori Territoriali che restano in carica quattro anni, fino alla celebrazione dei congressi locali. I Coordinatori regionali partecipano di diritto al Consiglio Nazionale. Il Presidente del Partito, sentito il Comitato Direttivo, può disporre la revoca o il commissariamento dei Coordinatori Territoriali qualora ne ravveda la necessità, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento, nonché in ipotesi di gravi violazioni del presente Statuto.

I Coordinamenti Territoriali sono dotati di autonomia patrimoniale e gestionale nel proprio ambito di competenza, in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento mediante autofinanziamento, da finanziamenti erogati dal livello nazionale, nonché da ogni altra entrata prevista dalla normativa vigente in materia, ed operano con propri organi.

In riferimento alla ripartizione delle risorse, ogni quota associativa è destinata a finanziare le attività degli organi nazionali e locali ed è ripartita come segue: sede nazionale 60% (sessanta per cento), organi locali 40% (quaranta per cento).

TITOLO V

FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 21 – Fondo comune

21.1. Il Fondo comune di NOI MODERATI è costituito:

a) dal contributo corrisposto dagli iscritti;

b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;

c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo ricevuti in conformità alla legge da NOI MODERATI.

21.2. Con il Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento e l’attività politica di NOI MODERATI in ogni sua forma.

21.3. Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di NOI MODERATI e pertanto gli associati che, per qualsiasi motivo cessino di  farne parte, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di alcuna quota a valere sul fondo medesimo.

21.4. In ogni caso non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo il trasferimento ai soggetti fondatori di eventuali contributi per l’attivitàÌ politica, che può essere deliberato dall’Assemblea.

Art. 22 – Esercizio sociale e Rendiconto

22.1. L’esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

22.2. Il rendiconto d’esercizio, una volta predisposto dal Tesoriere, viene sottoposto agli organi di controllo almeno 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione del Comitato Direttivo che deve approvarlo.

Gli organi di controllo depositano le proprie relazioni annuale, che vengono allegate al rendiconto, almeno 5 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.

L’approvazione del rendiconto d’esercizio da parte dell’Assemblea avviene entro il 30 aprile dell’anno successivo.

TITOLO VI

NORME FINALI E GENERALI

Art. 23 – Scioglimento e liquidazione

L’eventuale scioglimento del partito è deliberato dal Comitato Direttivo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti lo stesso, aventi diritto al voto.

Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, il Comitato nomina uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri.

Art. 24 – Controversie

Qualunque controversia sorgesse tra gli associati, ovvero tra gli associati e l’associazione, nell’esecuzione e/o interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un collegio di tre arbitri che giudicherà in via rituale secondo diritto in conformità agli artt. 806 e ss. c.p.c.

I tre arbitri verranno nominati dal Presidente del Tribunale di Roma che designerà il Presidente del collegio arbitrale. Nel caso di arbitrato con pluralità di parti, gli arbitri saranno ugualmente nominati dal Presidente del Tribunale di Roma, che designerà il Presidente del collegio. L’arbitrato si svolgerà in lingua italiana.

Art. 25 – Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.